Dettaglio
- Titolo
- GARA MENSA
- Fascicolo
- FE003359
- Protocollo
- PI007929-22
- Data Invio
- 27/01/2022 ore 14:37 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA PRESSO L’OSPEDALE DEL MARE DI NAPOLI PER I DIPENDENTI, VISITATORI E UTENTI NON DEGENTI
- CIG
- 9070648785
- Stazione Appaltante
- A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
- Importo Appalto
- € 11,149,509.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Servizi
Avvisi
| Data/ora | Nota |
|---|---|
| 01/06/2022 ore 16:09 (Ora italiana) | A rettifica del precedente avviso si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche avverrà in data 09/06/2022 ore 09.00 presso la Direzione Amministrativa del P.O. del Mare sita in Via Enrico Russo 80145 Napoli. |
| 01/06/2022 ore 13:18 (Ora italiana) | Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche avverrà in data 08/06/2022 ore 09.00 presso la Direzione Amministrativa del P.O. del Mare sita in Via Enrico Russo 80145 Napoli. |
| 23/03/2022 ore 11:46 (Ora italiana) | Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative è stata differita al 31/03/2022 ore 09.30 presso l'Aula A della Palazzina Direzionale del P.O. del Mare. |
- Termine Richiesta Quesiti
- 28/02/2022 ore 12:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 14/03/2022 ore 12:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 29/03/2022 ore 10:30 (Ora italiana)
- GUUEData: 24/01/2022Numero: 38263
- GURIData: 26/01/2022Numero: 11
| Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
|---|---|---|---|
| Verbali | 31/03/2022 ore 15:09 (Ora italiana) | Verbale Seggio di Gara n. 1 del 31/03/2022 | Verbale seggio 1.pdf |
| Verbali | 13/04/2022 ore 16:17 (Ora italiana) | Verbale n. 2 del 13/04/2022 | VERBALE N. 2 DEL 13.04.2022 mensa.pdf |
| Verbali | 28/04/2022 ore 12:12 (Ora italiana) | Verbale n. 3 del 28/04/2022 | Verbale n. 3.pdf |
| Verbali | 09/06/2022 ore 15:07 (Ora italiana) | Verbale del 09.06.2022 | verbale del 09.06.2022- fase tecnica.pdf |
| Verbali | 21/07/2022 ore 11:18 (Ora italiana) | VERBALE N. 2 FASE TECNICA DEL 17 GIUGNO | VERBALE DEL 17.06.2022 (1).pdf |
| Verbali | 21/07/2022 ore 11:19 (Ora italiana) | VERBALE N. 3 FASE TECNICA DEL 8 LUGLIO | VERBALE DEL 8.07.2022 CON ALLEGATO.pdf |
| Verbali | 21/07/2022 ore 11:19 (Ora italiana) | E VERBALE FASE ECONOMICA DEL 12 LUGLIO | VERBALE DEL 12.07.2022 (1).pdf |
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Concessione servizio mensa aziendale |
Domanda
Risposta
Al fine di rendere quanto più
comprensibile ed esplicita la risposta data al quesito rds PI016223-22 si
precisa che in fase di offerta deve essere presentato il progetto di
fattibilità opportunamente dettagliato e definito, successivamente a seguito di
affidamento dovrà essere presentato il
progetto cantierabile.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
1)
Si conferma che le tabelle (es. elenco
personale, menù, cronoprogramma lavori) inserite nelle 50 pagine possono essere
con carattere ed interlinea inferiori.
2)
Trattasi di refuso.
3)
Il lunch box è una modalità di fruizione alternativa
al pasto erogato in mensa, pertanto, il costo del lunch box corrisponde al medesimo
costo di menù scelto in base ai tipi proposti ed indicati all’art. 8.2 del
capitolato, restando unicamente la differenziazione nella modalità in asporto.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
·
Il numero dei dipendenti
presenti nella fascia oraria 12:00-15:00 e 18:30-21:00 è pari a circa 1000
unità:
·
Repas Lunch Coupon Srl;
·
Trattasi di refuso;
·
Il progetto tecnico presentato deve
considerarsi dettagliato e definitivo. Tuttavia lo stesso deve previamente
ricevere parere favorevole da parte dell’ASL, con facoltà insindacabile della
stessa a richiedere modifiche al progetto presentato.
·
Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di
gara, se ritenuto utile al fine di meglio qualificare e descrivere la propria
offerta tecnica per consentire la valutazione dei requisiti richiesti e
l’attribuzione del punteggio tecnico, il Concorrente potrà presentare ulteriore documentazione, ritenuta
idonea.
·
Tale documentazione dovrà essere contenuta
in un’unica cartella compressa, firmata secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, e collocata a Sistema nel campo “Documentazione Tecnica Aggiuntiva”.
·
Il criterio B1 identifica principalmente i
prodotti provenienti da filiera corta per valorizzare i prodotti locali ed ai
prodotti provenienti da agricoltura biologica, con marchio IGP e/o DOPo altrimenti qualificati. Il criterio D2 fa
riferimento a possibili soluzione da adottare in relazione a (prodotti
biologici) e la possibilità di scelta per celiaci (prodotti senza glutine),
vegetariani, diabetici e atro. Pertanto, l’elenco dei prodotti potrebbe
ripetersi e/o essere richiamato con asterisco e/o nota, purché sia chiaramente
comprensibile il rimando.
·
Per il criterio D2 attenersi a quanto indicato
negli atti di gara.
Domanda
Risposta
Si precisa che i locali oggetto del servizio sono
esclusivamente quelli evidenziati in rosso della planimetria inviata e che sono
gli stessi oggetto di sopralluogo così come illustrato dal referente
tecnico in tale sede.
Di seguito si risponde punto per punto alla vostre
richieste di charimenti:
1,2) la parte evidenziata in verde non fa parte
dei locali oggetto del servizio mensa e pertanto sono da escludere, tuttavia
è possibile prevedere un collegamento esterno tra la mensa e la
cucina mediante apposito varco previa autorizzazione da parte di
organi terzi preposti, il tutto a cura della Società;
3) Si conferma che i locali igienici non sono
presenti, coì come da progettualità originaria della cucina mensa,
tuttavia è data ampia facoltà all'operatore economico di inserirli nel progetto
se voluto.
4) Relativamente
alla richiesta di planimetrie AS-BUILT degli impianti presenti all’interno dei
locali destinati alla mensa viste le dimensioni dei file e l'impossibilità a
caricarli sulla piattaforma SIAPS/SORESA si è provveduto a generare un
link wetransfer per la condivisione della documentazione richiesta, tale link,
che si riporta di seguito ha una validità di condivisione fino al
07/03/2022
https://we.tl/t-yyWCcW193d
5) I punti di collegamento dei fluidi caldo e freddo
acqua calda sanitaria e acqua fredda sono indicati negli AS-BUILT nel
link condiviso;
6)
l'area per il posizionamento di una eventuale cabina di trasformazione deve
concordato con la società erogatrice dell’energia elettrica, in adiacenza della
loro cabina e su loro esclusiva indicazione verrà posto il
quadro di bassa Tensione a servizio della Cucina.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Questa S.A. si attiene a quanto disposto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
- Si trasmette la planimetria nella quale sono evidenziate le zone di pertinenza oggetto di gara.
- Si, gli spogliatoi non sono presenti e sono da realizzare nelle aree di pertinenza.
- Le quantità in percentuale delle diete sono indicate nell’art. 4 del disciplinare di gara.
- Il servizio mensa deve essere attivato perentoriamente entro 3 mesi dalla consegna dei locali da parte della S.A. all’aggiudicatario di gara, pena il ritardo di applicazioni di penali.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Facendo seguito alla richiesta di
chiarimenti di codesta spett.le società si fa presente che, la richiesta del possesso
del Rating di Legalità, previsto dall’art. 19.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI non è da ritenersi
lesiva del principio del favor partecipationis, in quanto, non è motivo di
esclusione dalla partecipazione alla gara, bensì è stabilito come criterio
premiante per gli operatori economici che adottano tali politiche di governarce
contribuendo in tal modo al contrasto dell’infiltrazione del crimine
organizzato ed apportando conseguentemente un innegabile vantaggio competitivo al sistema
delle gare e all’economia, mantenendo trasparenti le condizioni di mercato;
obiettivo a cui questa stazione appaltante mira ed al quale vuole attenersi
nella gestione di questa gara per contrastare il dilagante fenomeno della
corruzione e della criminalità organizzata.
È da considerarsi legittima la
previsione del rating di legalità quale criterio premiante non contemperato da
efficaci meccanismi di partecipazione, in quanto, la lex specialis di gara già
impone per la partecipazione requisiti superiori agli standard previsti come
necessari ad un ottenere il rating di legalità, pertanto, dall’applicazione del
criterio premiale non deriva alcuna forma di discriminazione tra i concorrenti
(orientamento ANAC).
Appare, secondo consolidato
orientamento ANAC e Giurisprudenziale, in tal senso, superabile l’orientamento
che impediva rigidamente la confusione tra criteri soggettivi di
prequalificazione e criteri di valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 3 ottobre 2012, n. 5197; T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n.
2; T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 29 gennaio 2009, n. 151; Anac,
Determinazione 10 ottobre 2012, n. 7). Il citato orientamento afferma che tale
principio, infatti, può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti
di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta
tecnica di tipo “soggettivo”, quando questi concernono aspetti organizzativi
che si sostanziano in indici d’affidabilità e serietà dell’offerta in termini
di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta,
purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in
maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette
condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto
prestazioni di servizi in quanto l’offerta si sostanzia in un facere e,
pertanto, questa può essere valutata anche sotto il profilo dell’organizzazione
dell’impresa. Pertanto, le stazioni appaltanti potranno attribuire un punteggio
ulteriore ai concorrenti in possesso del rating di legalità, dal momento che il
possesso del requisito in argomento può incidere sulla qualità dell’offerta e
sull’affidabilità dell’impresa, riverberandosi in modo specifico sull’attività
che dovrà essere svolta; tuttavia, si ribadisce che la ripartizione dei
punteggi è stata attribuita nel rispetto del principio di proporzionalità e che
nella valutazione dell’offerta tecnica non è prevista alcuna soglia di
sbarramento consentendo l’accesso alla fase successiva a tutti gli operatori
economici in virtù dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
È da considerarsi legittima la
previsione del rating di legalità quale criterio premiante non contemperato da
efficaci meccanismi di partecipazione, in quanto, la lex specialis di gara già
impone per la partecipazione requisiti superiori agli standard previsti come
necessari ad un ottenere il rating di legalità, pertanto, dall’applicazione del
criterio premiale non deriva alcuna forma di discriminazione tra i concorrenti
(orientamento ANAC).
Appare, secondo consolidato orientamento ANAC e Giurisprudenziale, in tal senso, superabile l’orientamento che impediva rigidamente la confusione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 2; T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 29 gennaio 2009, n. 151; Anac, Determinazione 10 ottobre 2012, n. 7). Il citato orientamento afferma che tale principio, infatti, può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo “soggettivo”, quando questi concernono aspetti organizzativi che si sostanziano in indici d’affidabilità e serietà dell’offerta in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta, purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi in quanto l’offerta si sostanzia in un facere e, pertanto, questa può essere valutata anche sotto il profilo dell’organizzazione dell’impresa. Pertanto, le stazioni appaltanti potranno attribuire un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso del rating di legalità, dal momento che il possesso del requisito in argomento può incidere sulla qualità dell’offerta e sull’affidabilità dell’impresa, riverberandosi in modo specifico sull’attività che dovrà essere svolta. Si ribadisce che la ripartizione dei punteggi è stata attribuita nel rispetto del principio di proporzionalità e che nella valutazione dell’offerta tecnica non è prevista alcuna soglia di sbarramento consentendo l’accesso alla fase successiva a tutti gli operatori economici in virtù dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Domanda
Risposta
Facendo seguito alla richiesta di
chiarimenti di codesta spett.le società si fa presente che, la richiesta del possesso
del Rating di Legalità, previsto dall’art. 19.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI non è da ritenersi
lesiva del principio del favor partecipationis, in quanto, non è motivo di
esclusione dalla partecipazione alla gara, bensì è stabilito come criterio
premiante per gli operatori economici che adottano tali politiche di governarce
contribuendo in tal modo al contrasto dell’infiltrazione del crimine
organizzato ed apportando conseguentemente un innegabile vantaggio competitivo al sistema
delle gare e all’economia, mantenendo trasparenti le condizioni di mercato;
obiettivo a cui questa stazione appaltante mira ed al quale vuole attenersi
nella gestione di questa gara per contrastare il dilagante fenomeno della
corruzione e della criminalità organizzata.
È da considerarsi legittima la
previsione del rating di legalità quale criterio premiante non contemperato da
efficaci meccanismi di partecipazione, in quanto, la lex specialis di gara già
impone per la partecipazione requisiti superiori agli standard previsti come
necessari ad un ottenere il rating di legalità, pertanto, dall’applicazione del
criterio premiale non deriva alcuna forma di discriminazione tra i concorrenti
(orientamento ANAC).
Appare, secondo consolidato
orientamento ANAC e Giurisprudenziale, in tal senso, superabile l’orientamento
che impediva rigidamente la confusione tra criteri soggettivi di
prequalificazione e criteri di valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 3 ottobre 2012, n. 5197; T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n.
2; T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 29 gennaio 2009, n. 151; Anac,
Determinazione 10 ottobre 2012, n. 7). Il citato orientamento afferma che tale
principio, infatti, può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti
di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta
tecnica di tipo “soggettivo”, quando questi concernono aspetti organizzativi
che si sostanziano in indici d’affidabilità e serietà dell’offerta in termini
di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta,
purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in
maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette
condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto
prestazioni di servizi in quanto l’offerta si sostanzia in un facere e,
pertanto, questa può essere valutata anche sotto il profilo dell’organizzazione
dell’impresa. Pertanto, le stazioni appaltanti potranno attribuire un punteggio
ulteriore ai concorrenti in possesso del rating di legalità, dal momento che il
possesso del requisito in argomento può incidere sulla qualità dell’offerta e
sull’affidabilità dell’impresa, riverberandosi in modo specifico sull’attività
che dovrà essere svolta; tuttavia, si ribadisce che la ripartizione dei
punteggi è stata attribuita nel rispetto del principio di proporzionalità e che
nella valutazione dell’offerta tecnica non è prevista alcuna soglia di
sbarramento consentendo l’accesso alla fase successiva a tutti gli operatori
economici in virtù dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
È da considerarsi legittima la
previsione del rating di legalità quale criterio premiante non contemperato da
efficaci meccanismi di partecipazione, in quanto, la lex specialis di gara già
impone per la partecipazione requisiti superiori agli standard previsti come
necessari ad un ottenere il rating di legalità, pertanto, dall’applicazione del
criterio premiale non deriva alcuna forma di discriminazione tra i concorrenti
(orientamento ANAC).
Appare, secondo consolidato orientamento ANAC e Giurisprudenziale, in tal senso, superabile l’orientamento che impediva rigidamente la confusione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 2; T.A.R. Toscana-Firenze, Sez. II, 29 gennaio 2009, n. 151; Anac, Determinazione 10 ottobre 2012, n. 7). Il citato orientamento afferma che tale principio, infatti, può essere attenuato consentendo alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo “soggettivo”, quando questi concernono aspetti organizzativi che si sostanziano in indici d’affidabilità e serietà dell’offerta in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta, purché lo specifico punteggio assegnato al requisito soggettivo non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Dette condizioni si verificano con maggior forza negli appalti aventi ad oggetto prestazioni di servizi in quanto l’offerta si sostanzia in un facere e, pertanto, questa può essere valutata anche sotto il profilo dell’organizzazione dell’impresa. Pertanto, le stazioni appaltanti potranno attribuire un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso del rating di legalità, dal momento che il possesso del requisito in argomento può incidere sulla qualità dell’offerta e sull’affidabilità dell’impresa, riverberandosi in modo specifico sull’attività che dovrà essere svolta.
Si ribadisce che la ripartizione dei
punteggi è stata attribuita nel rispetto del principio di proporzionalità e che
nella valutazione dell’offerta tecnica non è prevista alcuna soglia di
sbarramento consentendo l’accesso alla fase successiva a tutti gli operatori
economici in virtù dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Domanda
Risposta
Buongiorno,
come da art 16 del Disciplinare di Gara il numero massimo di pagine è
comprensivo di indice e copertina, per quanto concerne la documentazione
tecnica occorre attenersi a quanto richiesto dai documenti di gara, è prevista
tuttavia la possibilità di inserire ulteriore documentazione aggiuntiva
nell'apposita voce creata in piattaforma, così come meglio specificato
all'art.16 del del Disciplinare di Gara.
La capienza massima di ciascuno campo presente su SIAPS di file o cartella è 100 Mb, così come comunicato dall' Assistenza e Supporto Tecnico sull'utilizzo del Sistema di E-Procuremente - SIAPS
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Documentazione
- DisciplinareFile: disciplinare_gara_mensa.pdf (pdf, 1496.8 KB)
- Capitolato TecnicoFile: CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO MENSA ODM_.pdf (pdf, 811.1 KB)
- Bando di garaFile: 2022-OJS016-038263-it.pdf (pdf, 97.5 KB)
- Allegato A1File: All. A1 Istanza di partecipazione.docx (docx, 45 KB)
- Allegato A2File: All. A2 MODELLO DGUE.doc (doc, 200 KB)
- Allegato A3File: All. A3 AVVALIMENTO – DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA.docx (docx, 220.5 KB)
- Allegato A4File: All. A4 Modulo dichiarazione pagamento imposta di bollo.docx (docx, 87.1 KB)
- Allegato A5File: All. A5_sopralluogo.docx (docx, 29.1 KB)
- Allegato A6File: All. A6 - Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac.xlsx (xlsx, 23.4 KB)
- PlanimetriaFile: planimatria.pdf (pdf, 724.5 KB)
- Informativa PrivacyFile: Informativa privacy.pdf (pdf, 469.2 KB)
- Protocollo di LegalitàFile: Protocollo di legalità.doc (doc, 39 KB)
- DUVRIFile: DUVRI DI GARA_Mensa_OdM.pdf (pdf, 222 KB)
- ALLEGATO AFile: Allegato A_.pdf (pdf, 647.7 KB)
- ALLEGATO BFile: Allegato B_.pdf (pdf, 99.2 KB)
