Dettaglio
- Titolo
- Gara 184-25, servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk triennale su tomografo a RM 3T mod. Ingenia
- Fascicolo
- FE020515
- Protocollo
- PI039913-26
- Data Invio
- 17/03/2026 ore 11:12 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk triennale su tomografo a RM 3T mod. Ingenia
- CIG
- B8A7506A42
- Stazione Appaltante
- A.O.U. POLICLINICO FEDERICO II
- Importo Appalto
- € 375,000.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Negoziata
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Servizi
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 20/03/2026 ore 09:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 31/03/2026 ore 09:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 31/03/2026 ore 10:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
- PVL/ANACData: 16/10/2025Numero: e3f99067-9091-4e17-993d-5c491ab2aea5
- Data: //Numero:
Nessun contenuto
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK TRIENNALE SU TOMOGRAFO A RM 3T MOD. INGENIA |
Domanda
Gent.mi
Per evitare malintesi e garantire la corretta esecuzione del servizio di assistenza tecnica, chiediamo che venga chiarito, all’interno della Lettera di invito, il riferimento temporale dei seguenti punti:
•Tempo massimo di intervento in caso di guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti):
-reperibilità operatori tecnici tutti i giorni dell'anno ad esclusione di festività, sabato e domenica ore 8:00 - 18:00;
-tempo massimo di intervento 3 ore solari dalla chiamata;
-ripristino operativo apparecchiatura entro 48 ore solari dalla chiamata.
•Tempo massimo di intervento in caso di guasto non bloccante:
-reperibilità operatori tecnici tutti i giorni dell'anno ad esclusione di festività, sabato e domenica ore 8:00- 18:00;
-tempo massimo di intervento 8 ore solari dalla chiamata;
-ripristino operativo apparecchiatura entro 48 ore solari dalla chiamata.
In particolare, relativamente alla clausola che prevede il tempo massimo di intervento, in caso di guasto bloccante e non bloccante, pari a “3 ore” e a “8 ore”, chiediamo cortesemente di confermare che tali termini siano da intendersi in ore lavorative e non in ore solari, in modo da allineare tali richieste agli orari di servizio standard Philips e a quanto richiesto come reperibilità degli operatori tecnici (8:00–18:00, dal lunedì al venerdì).
In particolare, relativamente alla clausola che prevede il ripristino operativo dell’apparecchiatura, in caso di bloccante e non bloccante, entro “48 ore”, chiediamo cortesemente di confermare che tali termini siano da intendersi in ore lavorative e non in ore solari, in modo da allineare tali richieste agli orari di servizio standard Philips e a quanto richiesto come reperibilità degli operatori tecnici (8:00–18:00, dal lunedì al venerdì).
Tali specificazioni assicurano la coerenza con le finestre operative del servizio e con la pianificazione operativa dei nostri specialisti tecnici prevenendo possibili fraintendimenti sulla decorrenza dei tempi.
Vi preghiamo di confermare l’accettazione della dicitura proposta oppure di fornire una formulazione alternativa compatibile con gli standard di servizio Philips.
Risposta
Trattasi di un mero refuso. Si conferma che i tempi di intervento vanno intesi in ore lavorative.
Domanda
Gent.mi
Stante la richiesta della lettera di invito, inerente la copertura dei danni accidentali,
in considerazione del fatto che il danno accidentale è un danno causato da un evento imprevedibile, improvviso e fortuito, che non dipende dalla responsabilità della persona coinvolta, e che richiama due concetti giuridici distinti, quali il caso fortuito e la forza maggiore, dove il caso fortuito si realizza tramite una persona a prescindere dalla sua volontà o dalla sua condotta e la forza maggiore si concretizza quando il danno è causato dall’intervento di una forza esterna all’agire umano,
potendo affermare quindi che la “garanzia danni accidentali” copre tutti i danni non provocati da difetti intrinsechi al prodotto, usura, incuria o danni intenzionali, e che quindi il danno accidentale è un evento imprevedibile, del tutto involontario ed inevitabile, e quindi con un’alea di rischio estranea al contratto d’appalto (la cui prestazione ai sensi del art. 1346 cc deve essere determinata o determinabile a pena di nullità),
al fine di rendere remunerativa l’offerta di ciascun Operatore Economico interessato a partecipare a codesta procedura di affidamento, e quindi di assicurarne il rispetto del Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 9 del D.Lgs 36/2023, si chiede di confermare che nella copertura dei danni accidentali richiesta nel disciplinare, rientrino le spese di viaggio e manodopera del personale tecnico addetto alla manutenzione e non le parti di ricambio danneggiate da eventi imprevedibili, involontari ed inevitabili.
Risposta
Si conferma che la copertura per i danni accidentali richiesta nel disciplinare è limitata esclusivamente alle spese di viaggio ed alla manodopera del personale tecnico. Restano escluse le parti di ricambio qualora il danno sia riconducibile a eventi imprevedibili, involontari ed inevitabili (caso fortuito o forza maggiore)
Domanda
Gent.mi
con riferimento all’art. A.3) Garanzia definitiva della lettera d’Invito, si chiede di confermare che debba essere predisposta esclusivamente la garanzia definitiva qualora aggiudicatari del contratto
Risposta
Si conferma
Documentazione
- lettera d'invitoFile: lettera di invito.pdf (pdf, 370.4 KB)
- allegato configurazioneFile: Allegato - configurazione.pdf (pdf, 364.7 KB)
- DUVRIFile: DUVRI.pdf (pdf, 2163.3 KB)
Note
Nessuna nota
