Dettaglio
- Titolo
- PA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELLA ASL NAPOLI 3 SUD”
- Fascicolo
- FE020604
- Protocollo
- PI042990-26
- Data Invio
- 23/03/2026 ore 19:06 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- BANDO RETTIFICATO - PA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELLA ASL NAPOLI 3 SUD”
- CUP
- D24E25000310002
- Stazione Appaltante
- A.S.L. NAPOLI 3 SUD
- Importo Appalto
- € 11,583,000.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Servizi
Avvisi
| Data/ora | Nota |
|---|---|
| 20/04/2026 ore 11:15 (Ora italiana) | Si invita a prendere visione dell'allegato. |
- Termine Richiesta Quesiti
- 20/04/2026 ore 12:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte Originale
- 30/04/2026 ore 12:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 16/05/2026 ore 12:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte Originale
- 30/04/2026 ore 12:30 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 16/05/2026 ore 12:30 (Ora italiana)
- Determinazione Dirigenziale n. 4332 del 17/04/2026File: Determinazione Dirigenziale n. 4332 del 17042026.pdf (pdf, 1115.6 KB)
- GUUEData: 25/03/2026Numero: 207125-2026
- PVL/ANACData: 26/03/2026Numero: 1bdc1a7e-9d89-46ad-81d6-88cc5f251ad1
- PortaleData: //Numero:
| Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
|---|---|---|---|
| Altro | 23/03/2026 ore 19:12 (Ora italiana) | PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE | Deliberazione 2025 - 1658.pdf |
| Altro | 23/03/2026 ore 19:12 (Ora italiana) | MODIFICA PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE | Deliberazione_2026_294.PDF |
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELLA ASL NAPOLI 3 SUD | BAF745C8A4 |
Domanda
Buongiorno, in riferimento al requisito di capacità tecnico professionale art. 11 punto 2) del disciplinare di gara si chiede di confermare che il periodo di riferimento sia il triennio 1.1.2022- 31/12/2025, In caso contrario si chiede di specificare quale sia l'arco temporale da prendere in considerazione.
Risposta
Si conferma. Per "ultimo triennio" di cui al punto 11.2 si intendono gli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero il triennio 2023-2024-2025. Tuttavia, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e di non limitare la concorrenza, la Stazione Appaltante precisa che, in applicazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis richiamati dalle Linee guida ANAC, nonché alla luce delle indicazioni introdotte dal correttivo 2024 al D.Lgs. 36/2023, è consentito dimostrare il possesso del requisito richiesto anche mediante fatturati maturati in un periodo temporale più ampio, esteso all’ultimo decennio, purché il valore del fatturato specifico richiesto sia comunque integralmente soddisfatto.
Resta fermo che il fatturato dovrà riferirsi a prestazioni effettivamente analoghe a quelle oggetto dell’appalto e risultare debitamente documentato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara..
Resta fermo che il fatturato dovrà riferirsi a prestazioni effettivamente analoghe a quelle oggetto dell’appalto e risultare debitamente documentato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara..
Domanda
Buonasera,
con riferimento alla gara d'appalto in oggetto:
•vista l'importanza e l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento nonché l'entità delle stesse;
•vista la complessità della procedura e delle valutazioni economiche da effettuare al fine di formulare un’offerta congrua;
•vista la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva offerta tecnica;
al fine di consentire la più ampia e consapevole partecipazione, grazie alla conoscenza degli elementi fondamentali per la presentazione di proposte progettuali e tecnico-economiche confacenti con quanto richiesto e l'assunzione dei rischi connessi all'eventuale affidamento, la scrivente società, stante la complessità dell'offerta, CHIEDE al Vs. spett.le Ente di differire il termine di presentazione delle offerte.
Confidando nell'accoglimento della presente istanza, l'occasione ci è gradita per porgere
Cordiali Saluti
Risposta
Differimento dei termini di presentazione delle offerte. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, nonché di consentire agli operatori economici di esaminare compiutamente la documentazione di gara alla luce di tutti i chiarimenti forniti e di formulare un’offerta pienamente consapevole e congrua, la Stazione Appaltante comunica che i termini per la presentazione delle offerte sono differiti di giorni 15. Pertanto, il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 16/05/2026, restando ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, ove non espressamente modificate dal presente chiarimento.
Domanda
Spett.le Amministrazione,
Al fine di poter formulare un'offerta tecnico-economica congrua, si chiede di pubblicare le schede di periodicità di cui al piano di manutenzione richiamato più volte nel Disciplinare Tecnico. Considerato quanto sopra e tenuto conto della formulazione dei criteri tecnici, si chiede inoltre una congrua proroga dei termini di gara funzionale alla corretta formulazione dell’offerta e all’esecuzione di approfonditi sopralluoghi per valutare le migliorie da proporre.
Risposta
Si rimanda alle risposte rese per gli altri quesiti.
Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, nonché di consentire agli operatori economici di esaminare compiutamente la documentazione di gara alla luce di tutti i chiarimenti forniti e di formulare un’offerta pienamente consapevole e congrua, la Stazione Appaltante comunica che i termini per la presentazione delle offerte sono differiti di giorni 15. Pertanto, il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 16/05/2026, restando ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, ove non espressamente modificate dal presente chiarimento.
Domanda
Spett.le Amministrazione,
Calcolando l’importo riveniente dal prodotto dei prezzi unitari di cui all’allegato B ”Listino Servizi a Canone” per le quantità di cui all’”Allegato D1 Elenco dotazioni e consistenze strutture” e considerando i 18 mesi di durata dell’appalto, l’importo dell’appalto risulta pari a € 14.317.797,62 a fronte del diverso importo di € 11.583.000 riportato sul quadro economico art.4.1 del CSA e art.3.2 del Disciplinare di gara. Si chiede di specificare quale sia l’importo effettivo su cui applicare le scontistiche di gara al fine di determinare l’importo offerto da specificare nell’”Allegato 8 Schema Offerta Economica” e sul quale dichiarare il relativo costo della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale. Data l’impossibilità di effettuare una valida analisi in attesa della risposta al presente chiarimento ed a quelli già richiesti, si chiede una congrua proroga dei termini di gara.
Risposta
Si rimanda la risposta resa al Quesito precedente
Domanda
Spett.le Amministrazione,
Si chiede nuovamente di confermare che il canone sia costituito dal prodotto di prezzi unitari di cui all’allegato B ”Listino Servizi a Canone” per le quantità di cui all’allegato D1 Elenco dotazioni e consistenze strutture.
Risposta
Si rimanda alla risposta resa al medesimo quesito
Domanda
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere conferma del fatto che il requisito di cui all'art. 11.2 del disciplinare di gara sul fatturato specifico vada riferito agli ultimi 10 anni e non agli ultimi 3.
Si richiama infatti la normativa aggiornata di cui all'art. 100, co. 11, del nuovo codice degli appalti.
In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo
cordiali saluti
Risposta
Con riferimento al quesito relativo al requisito di capacità economico-finanziaria concernente il fatturato, si chiarisce che il periodo di riferimento è quello espressamente indicato nel Disciplinare di gara, ossia l’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. In considerazione della natura specialistica delle prestazioni richieste, la Stazione Appaltante ha ritenuto adeguato valorizzare una capacità economico-organizzativa maturata in un arco temporale recente, funzionale a garantire il possesso di professionalità attuali e aggiornate, coerenti con l’oggetto dell’affidamento.
Tale impostazione risulta conforme all’art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, che rimette alla Stazione Appaltante la determinazione del periodo utile ai fini della comprova del fatturato in relazione alle caratteristiche dell’appalto.
Tuttavia, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e di non limitare la concorrenza, la Stazione Appaltante precisa che, in applicazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis richiamati dalle Linee guida ANAC, nonché alla luce delle indicazioni introdotte dal correttivo 2024 al D.Lgs. 36/2023, è consentito dimostrare il possesso del requisito richiesto anche mediante fatturati maturati in un periodo temporale più ampio, esteso all’ultimo decennio, purché il valore del fatturato specifico richiesto sia comunque integralmente soddisfatto. Resta fermo che il fatturato dovrà riferirsi a prestazioni effettivamente analoghe a quelle oggetto dell’appalto e risultare debitamente documentato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara..
Domanda
Si richiede il seguente chiarimento:
l’art. 17 del disciplinare di gara prevede che contestualmente alla presentazione della garanzia provvisoria venga prodotta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede di precisare se il riferimento normativo sia corretto in considerazione del fatto che l’art. 118 si occupa specificamente delle garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore (sopra i 100 milioni o contraente generale).
Ove non trovasse applicazione l’articolo summenzionato, si specifica che la produzione dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva, ai sensi della normativa vigente, non è più dovuto.
Cordiali Saluti
Risposta
La richiesta dell’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva è conforme all’art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023, in quanto correlata alla previsione della garanzia provvisoria nell’ambito di una procedura sopra soglia. Il riferimento all’art. 118 è da intendersi quale mero refuso, non incidente sulla legittimità sostanziale della prescrizione.
Domanda
Sptt.le Stazione Appaltante,
-Al riguardo del criterio 6, considerando che le esigenze di adeguamento e riqualificazione degli impianti in questa fase possono essere conosciute nello specifico delle strutture in gara solo dall’attuale gestore, ed inoltre la procedura ponte di 18 mesi con la clausola di svincolo dal contratto in caso di aggiudicazione SO.RE.SA. rende in pratica impossibile avere degli ammortamenti gestibili per un subentrante, considerando che il capitolato già richiede investimenti per sistema di supervisione impianti e monitoraggio energetico e di confort, chiediamo di chiarire se, per soddisfare il criterio 6, non si intenda un servizio di adeguato supporto allo studio di fattibilità delle esigenze di adeguamento e riqualificazione, che dovranno tenere anche conto di quanto, per fine 2026, sarà riconsegnato a fine opere PNRR?.
-Allegato A disciplinare tecnico art. 4.5 diagnosi energetiche, si richiede di effettuare entro 3 mesi le diagnosi energetiche per gli ospedali ed entro 6 mesi per gli altri presidi. Considerando che l’art. 4.4 dei sistemi di controllo e monitoraggio degli impianti richiede l’installazione di strumenti di controllo e misura, attualmente non presenti sugli impianti, da realizzare entro 12 mesi dall’avvio del contratto e questi strumenti sono necessari per la verifica reale del consumo, che l’EGE incaricato deve certificare di aver rilevato e controllato, chiediamo di confermare che la decorrenza per l’elaborazione delle diagnosi energetiche sia dalla fine del periodo di verifica dei consumi certificabili.
-Considerando l’importanza dei quesiti esposti ed il tempo rimasto alla scadenza di consegna delle offerte, in attesa delle risposte e delle necessarie rettifiche ai documenti evidenziate, chiediamo di concedere una proroga di almeno 30 giorni, dalla pubblicazione delle risposte e dalle correzioni documentali, della attuale scadenza di gara.
Distinti saluti
Risposta
- QUESITO 1. Si rappresenta che il criterio di valutazione n. 6 deve essere interpretato e sviluppato dagli Operatori Economici nell’ambito della propria autonomia tecnico-organizzativa, sulla base di una complessiva e consapevole valutazione di tutti gli elementi risultanti dalla documentazione di gara. La Stazione Appaltante non può né intende sostituirsi agli Operatori Economici nella definizione delle soluzioni tecniche, metodologiche o organizzative da proporre in offerta, né circoscrivere preventivamente l’ambito delle proposte ammissibili. In applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun Operatore Economico è tenuto a formulare la propria offerta tenendo conto della durata dell’appalto, delle condizioni contrattuali e del contesto operativo, assumendone integralmente i relativi rischi valutativi. Le modalità di soddisfacimento del criterio rientrano nella discrezionalità dell’Operatore Economico e saranno valutate secondo il Disciplinare.
- QUESITO 2. Si conferma
- QUESITO 3. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, nonché di consentire agli operatori economici di esaminare compiutamente la documentazione di gara alla luce di tutti i chiarimenti forniti e di formulare un’offerta pienamente consapevole e congrua, la Stazione Appaltante comunica che i termini per la presentazione delle offerte sono differiti di giorni 15. Pertanto, il nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 16/05/2026, restando ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, ove non espressamente modificate dal presente chiarimento.
Domanda
Sptt.le Stazione Appaltante,
-Analizzando i documenti di gara abbiamo riscontrato alcune anomalie di cui chiediamo verifica ed eventuale rettifica. Nel quadro economico riportato in premessa del disciplinare, viene indicata una base asta annua per canoni manutentivi di euro 5.940.000,00 di cui euro 3.113.612,13 come incidenza di manodopera ed euro 1.782.000,00 corrispondente al 30% dei canoni, come plafond per attività straordinarie, portando il totale annuale ad euro 7.722.000,00. Dopo aver incrociato le consistenze di allegato D.1 al capitolato tecnico, con i prezzi unitari delle attività riportati in allegato B al C.T. per i servizi a canone, è risultata una notevole differenza corrispondente ai seguenti totali: per i servizi a canone si arriva ad una sommatoria annuale di euro 7.405.860,32 e calcolando il 30% dei servizi manutentivi per euro 6.372.908,24 ne deriva un plafond straordinario di euro 1.911.872,47 che porta il totale annuale ad euro 9.317.732,79. Considerando la notevole differenza che nei 18 mesi porterebbe a differenze superiori al 20% dello stanziamento, chiediamo di verificare il quadro economico con cui è stato elaborata la base d’asta ed adeguare il calcolo alle reali consistenze e necessità, apportando le opportune correzioni ai documenti pubblicati.
-In allegato D al C.T. è riportato l’elenco del personale coperto da clausola sociale suddiviso in Area Nord ed Area Sud ed il calcolo dell’incidenza di manodopera di euro 3.113.612,13 riportato nel quadro economico del disciplinare di gara. Dalle verifiche effettuate durante i sopralluoghi e confrontando l’elenco anche con quello pubblicato nella gara SO.RE.SA. in attesa di aggiudicazione, rilevando che gli elenchi Area Nord ed area SUD sono quasi sovrapponibili, riteniamo che sia stato duplicato il personale attualmente effettivamente impiegato. Chiediamo quindi anche in questo caso di verificare il personale effettivamente da coprire con clausola sociale e rettificare anche l’incidenza della manodopera nella base di asta, pubblicando anche in questo caso le opportune correzioni.
-Nell’allegato A Disciplinate tecnico in articolo 2.4.2 anagrafe tecnica BIM, è richiesto di inserire nell’offerta tecnica l’oGI (BIM execution plan), però viene dichiarato che le linee guida per la definizione dell’opera digitale saranno consegnate solo all’atto della stipula del contratto. Chiediamo quindi di confermare che l’inserimento in offerta tecnica sia un refuso, non avendo le linee guida, e che l’oGI sia da consegnare nella fase di avvio del contratto dopo aver ricevuto le linee guida.
-Nell’ allegato A10 schema di offerta tecnica al punto 1.3 e 1.5 viene indicato di inserire il numero di FTE per 2 lotti, chiediamo di confermare che la riga Lotto 2 sia un refuso in entrambe i casi. Inoltre, nello schema di relazione, non è riportato l’indice necessario per i criteri di capitolo 6, par. 6.1 e 6.2, che riguardano riqualificazione e adeguamento degli impianti.
Distinti saluti
Risposta
- QUESITO 1. Si rappresenta che non sussistono anomalie né incongruenze sostanziali nella determinazione del quadro economico e della base d’asta, come legittimamente definiti e riportati negli atti di gara. Le divergenze segnalate sono riconducibili esclusivamente a meri refusi materiali presenti nella precedente versione dell’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture tempestivamente rettificata dalla Stazione Appaltante.Ne consegue che le ricostruzioni economiche fondate su tale versione non sono attendibili né rilevanti e non incidono sulla base d’asta, sul valore stimato dell’appalto né sulla legittimità del quadro economico. La suddetta rettifica non integra modifiche sostanziali della documentazione di gara, né altera l’oggetto dell’appalto, le condizioni economiche o le regole di partecipazione, avendo natura meramente correttiva. I valori economici di riferimento restano pertanto quelli indicati negli atti di gara e nel Disciplinare, che costituiscono l’unico parametro giuridicamente rilevante. L'Allegati D1 rettificato deve intendersi integralmente sostitutivo della precedente versione. Resta fermo che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun Operatore Economico è tenuto a formulare l’offerta sulla base della documentazione di gara vigente e aggiornata.
- QUESITO 2. Si chiarisce che il prospetto del personale coperto da clausola sociale, allegato al Capitolato Tecnico e suddiviso in Area Nord e Area Sud, non contiene alcun refuso né duplicazione di risorse. L’elenco del personale e il conseguente calcolo dell’incidenza della manodopera, pari ad euro 3.113.612,13, non costituiscono una mera riproduzione dell’organico attualmente impiegato nell’appalto in essere, ma derivano da una valutazione puntuale e preventiva delle esigenze operative e dei fabbisogni del nuovo affidamento, effettuata dalla Stazione Appaltante in relazione all’oggetto, all’estensione territoriale, ai livelli prestazionali richiesti e alla complessità dei servizi posti a gara. La suddivisione del personale per Aree risponde ad una logica organizzativa e funzionale al nuovo assetto contrattuale e non può essere desunta o ricostruita mediante raffronti con elenchi riferiti ad appalti in corso o a procedure diverse. Pertanto, il prospetto del personale coperto da clausola sociale e la relativa incidenza della manodopera, così come riportati nella documentazione di gara, sono confermati e non necessitano di alcuna rettifica.
- QUESITO 3. Si chiarisce che non sussiste alcun refuso nella documentazione di gara. L’Offerta per la Gestione Informativa (oGI – pre-contract BIM Execution Plan) deve essere presentata in sede di offerta tecnica, come espressamente previsto dall’art. 2.4.2 del Disciplinare. L’oGI costituisce una relazione descrittiva e metodologica, avente carattere propedeutico alla fase esecutiva, mediante la quale l’operatore economico illustra l’organizzazione, i processi, gli strumenti e le modalità operative che intende adottare per la gestione informativa dell’appalto, in conformità alla normativa vigente in materia di BIM. Tale documento è finalizzato a dimostrare la capacità dell’offerente di impostare correttamente la gestione informativa del contratto e contiene gli elementi essenziali necessari per la successiva elaborazione del Piano di Gestione Informativa (pGI) in fase di esecuzione. La consegna delle Linee Guida Aziendali BIM, prevista all’atto della stipula del contratto, rileva esclusivamente ai fini del consolidamento e dell’integrazione dell’oGI nel pGI esecutivo, senza incidere sull’obbligo di presentazione dell’oGI in sede di offerta. Pertanto, l’obbligo di presentazione dell’oGI all’interno dell’offerta tecnica è espressamente confermato. Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, l’obbligo di utilizzo del Building Information Modeling (BIM) è previsto per gli interventi di importo superiore a € 2.000.000,00, in conformità a quanto disposto dal D.M. MIT n. 560 del 1° dicembre 2017, come successivamente modificato e integrato, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023. Pertanto, l’eventuale impiego di metodologie BIM è richiesto esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in funzione dell’importo e della tipologia dell’intervento.
- QUESITO 4. Si chiarisce preliminarmente che la procedura di gara non prevede la suddivisione in lotti. Pertanto, il riferimento al “Lotto 2” riportato nell’Allegato A10 – Schema di offerta tecnica, ai punti 1.3 e 1.5, deve intendersi quale mero refuso materiale, non rilevante ai fini della formulazione e valutazione dell’offerta. Gli Operatori Economici dovranno indicare i FTE esclusivamente con riferimento all’unico ambito oggetto di gara, secondo le previsioni della documentazione vigente. Con riferimento all’ulteriore osservazione relativa allo schema di relazione, si precisa che l’assenza di un indice dedicato ai criteri di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.1 e 6.2, non limita né preclude la possibilità di trattare tali aspetti nell’ambito dell’offerta tecnica. Gli Operatori Economici sono pertanto tenuti a sviluppare i contenuti relativi alla riqualificazione e all’adeguamento degli impianti in modo coerente e sistematico all’interno della relazione, nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal Disciplinare. Resta fermo che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun Operatore Economico è tenuto a strutturare la propria offerta sulla base di una attenta lettura complessiva della documentazione di gara, senza attribuire rilievo a meri refusi privi di effetti sostanziali.
Domanda
Buongiorno,
siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
CHIARIMENTO 1
Si evidenzia che moltiplicando le quantità riportate nell’Allegato D1 per i prezzi unitari riportati nell’Allegato B risulta un importo pari a 14'314’000 €, per i 18 mesi di durata dell’appalto, a fronte degli 13.048.161,07 € riportati nel quadro economico presente all’ art.4.1 del CSA ed all’ art.3.2 del Disciplinare di gara. Pertanto, si chiede di confermare che l’importo corretto sia pari a 14'314'000 €
CHIARIMENTO 2
Si chiede di confermare che gli FTE indicati all’interno dell’allegato D1 “Elenco dotazioni e consistenze strutture” per il presidio H24 per il P.O. San Leonardo e per i n.4 presidi Emergenza vadano detratti dagli FTE indicati per la valutazione del sub criterio 1.3 dell’offerta tecnica.
CHIARIMENTO 3
Buongiorno, si richiede a codesto Spettabile Ente di fornire, ove possibile, la seguente documentazione:
•relativamente al “personale operativo di presidio ospedaliero”, si chiede di specificare gli attuali orari di presidio, presso ognuno degli otto ospedali, in termini di fasce orarie e di consistenza del personale per le fasce orarie stesse;
•l’elenco dotazioni e consistenze strutture relative all’area nord, analogamente a quanto pubblicato per l’area sud (Allegato D.1).
CHIARIMENTO 4
In merito alla richiesta di cui al punto 4.4 “Attività di misurazione e controllo” dell’Allegato A al Capitolato tecnico – Disciplinare tecnico, si chiede di fornire le superfici dei singoli piani di ognuno degli otto presidi ospedalieri. Si chiede inoltre, ove possibile, le superfici dei vari Distretti Sanitari.
CHIARIMENTO 5
In relazione alle richieste riportate nell’Allegato A al Capitolato tecnico – Disciplinare tecnico, si richiede l’inoltro delle schede periodicità riportanti le attività e relative frequenze di manutenzione
CHIARIMENTO 6
Si chiede di specificare quale sia il Sistema Informativo attualmente in uso presso l’ASL.
Cordiali saluti
Rekeep S.p.A.
Risposta
- CHIARIMENTO 1. Si conferma che l’importo posto a base di gara è pari ad € 11.583.000,00, come correttamente indicato negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono l’unico riferimento giuridicamente vincolante ai fini della presente procedura. Altresì, si rappresenta che nell’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture (versione rettificata) è stato riscontrato un mero refuso materiale. Ne consegue che l’importo ivi desunto da codesto Spettabile Operatore Economico, alla luce della predetta rettifica, non deve ritenersi corretto né rilevante ai fini della determinazione del valore dell’appalto. Al fine di assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici, si procede pertanto alla pubblicazione dell’Allegato D1 debitamente corretto, che costituisce parte integrante della documentazione di gara, così da consentire agli Operatori Economici di effettuare le necessarie e consapevoli valutazioni in ordine all’opportunità, convenienza ed efficienza economica della partecipazione alla procedura.
- CHIARIMENTO 2. Si rappresenta che l’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture è stato oggetto di rettifica, con conseguente modifica della tabella ivi contenuta, inclusa la quantificazione del personale necessario per il presidio H24, nonché delle ulteriori unità di presidio indicate. Pertanto, ai fini della redazione dell’offerta tecnica e della sua valutazione secondo il criterio n. 1.3, gli Operatori Economici dovranno fare esclusivo riferimento ai dati, alle quantità e alle indicazioni riportate nella versione aggiornata dell’Allegato D1, che costituisce l’unico documento valido ed efficace nell’ambito della presente procedura di gara. Ne consegue che la determinazione degli FTE da indicare in sede di offerta dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto previsto nella nuova tabella D1, così come allegata in rettifica. Resta fermo che, in applicazione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, ciascun concorrente è tenuto a formulare la propria offerta sulla base di una puntuale e corretta lettura della documentazione di gara vigente, come aggiornata e rettificata, assumendosi integralmente il rischio di eventuali errori interpretativi o valutativi. Si allega, pertanto, l’Allegato D1 rettificato, che deve intendersi integralmente sostitutivo della precedente versione ai fini della corretta formulazione e valutazione dell’offerta.
- CHIARIMENTO 3. Si chiarisce che gli orari di presidio indicati nella documentazione di gara devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non vincolante. In particolare, l’organizzazione del servizio potrà prevedere, in funzione delle esigenze operative delle strutture e nel rispetto dei livelli prestazionali richiesti, turni di presidio indicativamente articolati nelle seguenti fasce orarie:
- 08:00 – 17:00
- 08:00 – 20:00
- 08:00 – 22:00
- CHIARIMENTO 4. Si chiarisce che le superfici e le consistenze delle strutture oggetto dell’affidamento sono puntualmente indicate nell’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e rappresenta il riferimento ufficiale ai fini della predisposizione dell’offerta. Per eventuali ulteriori informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche delle strutture, alla distribuzione degli spazi e alle condizioni operative dei luoghi, gli operatori economici sono tenuti a fare riferimento ai sopralluoghi obbligatori presso le strutture, previsti dalla lex specialis, quali strumenti deputati alla completa e diretta conoscenza dei luoghi di esecuzione del servizio.
- CHIARIMENTO 5. Si chiarisce che non sono allegate specifiche schede di periodicità delle attività oggetto dell’affidamento. Tutte le informazioni relative alla tipologia delle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione del servizio, ai livelli prestazionali richiesti e agli standard qualitativi attesi sono puntualmente descritte e disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis. Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, gli operatori economici sono tenuti a fare esclusivo riferimento al Capitolato Tecnico, non essendo previsti ulteriori documenti integrativi né schede operative aggiuntive rispetto a quanto ivi espressamente indicato.
- CHIARIEMENTO 6. L'attuale Sistema informativo è l'nfocad.
Domanda
Spett.le S.A.
Preg.mo RUP
In merito al requisito di partecipazione normato a pag. 18 (n. 2) del Disciplinare di gara, vorrà chiarire se allorquando viene espressamente richiesto di “avere eseguito nell’ultimo triennio servizi per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto per un importo totale almeno pari al valore stimato dell’appalto”, intenda riferirsi:
- al parametro di valutazione della SOLA componente SERVIZI (8.910.000,00 euro);
ovvero
- all’importo complessivo posto a base di gara (11.583.000,00 euro).
Grazie
Risposta
Si chiarisce che, ai fini del requisito di partecipazione di cui al punto 2 del Disciplinare, l’importo dei servizi analoghi non è riferito né alla sola componente servizi (€ 8.910.000,00) né all’importo complessivo a base di gara (€ 11.583.000,00). Conformemente a quanto previsto dal punto 10 del Disciplinare e dall’art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, il parametro di riferimento è il valore stimato annuo dell’appalto, pari a € 7.722.000,00, che costituisce l’importo minimo richiesto ai fini della qualificazione.
Domanda
Spett.le ASL Napoli 3 Sud,
Con la presente si chiede gentilmente di confermare che a Portale possano essere caricati file/cartelle zippate aventi dimensione massima di 100 MB ciascuno.
Ringraziando, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Risposta
Si conferma
Domanda
Buongiorno,
si chiede conferma che l'importo dei servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio sia pari a euro 8.910.000,00 corrispondente all'importo a base d'asta per 18 mesi dei servizi manutentivi programmati a canone. Diversamente, si chiede di voler indicare il diverso importo.
Distinti saluti,
Risposta
Non si conferma.
Si precisa che l’importo a base di gara pari ad € 11.583.000,00 è riferito all’intera durata dell’appalto, pari a 18 mesi, così come chiaramente indicato negli atti di gara. Tuttavia, ai fini della qualificazione dell’operatore economico, come espressamente desumibile dal punto 10 del Disciplinare di gara e in applicazione di quanto previsto dall’art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell’appalto di riferimento è quello rapportato su base annua. Pertanto, il valore annuo dell’appalto risulta pari ad € 7.722.000,00. Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 11.2 del Disciplinare di gara, l’importo complessivo dei servizi analoghi eseguiti dovrà essere almeno pari ad € 7.722.000,00. Restano fermi i restanti requisiti e le modalità di comprova della capacità tecnica e professionale previsti dalla documentazione di gara.
Domanda
Si formulano i seguenti chiarimenti:
1.Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 11. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto 2, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che si possano considerare contratti di multiservizio tecnologico e/o servizi integrati di energia comprendenti, come il presente appalto, anche impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici, presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto, e che, pertanto, dei suddetti contratti si possa considerare il fatturato complessivo anzichè considerare gli importi dei soli impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici;
2.Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 11. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto 2, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che si possano considerare, in aggiunta alle due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto, anche contratti per servizi analoghi svolti in altri ambiti ad es. Regioni/Università etc., per un importo totale complessivo che tiene in considerazione 3 ed ulteriori impianti;
3.Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 11. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto 2, del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, sia possibile considerare il fatturato degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, come altresì previsto dal bando tipo Anac.
Restando in attesa di Vs.cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti
Risposta
- quesito 1.Si conferma. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 11, punto 2, sono ritenuti validi anche contratti di multiservizio tecnologico e/o servizi integrati di energia, purché comprendano prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto, incluse la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva) e degli impianti elettrici. In tali casi, può essere considerato il fatturato complessivo del contratto, fermo restando che lo stesso risulti riferibile a servizi analoghi e svolto presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto, come richiesto dal Disciplinare.
- quesito 2. Si conferma. Il Disciplinare richiede quale condizione minima inderogabile l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto. Tali strutture devono intendersi quali strutture sanitarie in senso proprio, anche afferenti o gestite da enti diversi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici universitari, IRCCS, Università, Istituti, Case di cura, Fondazioni o altri soggetti), purché operanti in ambito sanitario e dotate dei requisiti richiesti dal Disciplinare. Ai soli fini del raggiungimento dell’importo complessivo richiesto per il requisito, è ammesso cumulare ulteriori contratti di servizi analoghi svolti presso altre strutture o enti, a condizione che:- i servizi siano coerenti con l’oggetto dell’appalto; - siano stati eseguiti nel periodo temporale previsto dal Disciplinare;- resti comunque soddisfatto il requisito minimo relativo alle due strutture sanitarie con almeno 100 posti letto.
- quesito 3. Si conferma. Il Disciplinare di gara, al paragrafo 11, punto 2, richiede in modo esplicito e testuale ai concorrenti di "Avere eseguito nell'ultimo triennio servizi per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti...". Tale impostazione risulta conforme all’art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, che rimette alla Stazione Appaltante la determinazione del periodo utile ai fini della comprova del fatturato in relazione alle caratteristiche dell’appalto. Tuttavia, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e di non limitare la concorrenza, la Stazione Appaltante precisa che, in applicazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis richiamati dalle Linee guida ANAC, nonché alla luce delle indicazioni introdotte dal correttivo 2024 al D.Lgs. 36/2023, è consentito dimostrare il possesso del requisito richiesto anche mediante fatturati maturati in un periodo temporale più ampio, esteso all’ultimo decennio, purché il valore del fatturato specifico richiesto sia comunque integralmente soddisfatto. Resta fermo che il fatturato dovrà riferirsi a prestazioni effettivamente analoghe a quelle oggetto dell’appalto e risultare debitamente documentato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara..
Domanda
Quesito 3 - Spett.le Amministrazione,
L’allegato D1 Elenco dotazioni e consistenze strutture riporta la richiesta di un presidio H24 presso l’ospedale di San Leonardo e di n. 4 Presidi Emergenza alle voci di cui al gruppo C. Si chiede di confermare che gli FTE necessari per soddisfare tali richieste vadano detratti dagli FTE da indicare ai fini del criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 1.3 e che, quindi, debbano ritenersi inclusi nelle dotazioni minime richieste dal Capitolato..
Risposta
Si rappresenta che l’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture è stato oggetto di rettifica, con conseguente modifica della tabella ivi contenuta, inclusa la quantificazione del personale necessario per il presidio H24, nonché delle ulteriori unità di presidio indicate. Pertanto, ai fini della redazione dell’offerta tecnica e della sua valutazione secondo il criterio n. 1.3, gli Operatori Economici dovranno fare esclusivo riferimento ai dati, alle quantità e alle indicazioni riportate nella versione aggiornata dell’Allegato D1, che costituisce l’unico documento valido ed efficace nell’ambito della presente procedura di gara. Ne consegue che la determinazione degli FTE da indicare in sede di offerta dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto previsto nella nuova tabella D1, così come allegata in rettifica. Resta fermo che, in applicazione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, ciascun concorrente è tenuto a formulare la propria offerta sulla base di una puntuale e corretta lettura della documentazione di gara vigente, come aggiornata e rettificata, assumendosi integralmente il rischio di eventuali errori interpretativi o valutativi. Si allega, pertanto, l’Allegato D1 rettificato, che deve intendersi integralmente sostitutivo della precedente versione ai fini della corretta formulazione e valutazione dell’offerta.
Domanda
Quesito 1 - Spett.le Amministrazione,
Dall'analisi dei documenti di gara si chiede di confermare che il canone sia costituito dal prodotto di prezzi unitari di cui all’allegato B ”Listino Servizi a Canone” per le quantità di cui all’allegato D1 Elenco dotazioni e consistenze strutture. A tal proposito, Si segnala che l’importo riveniente da questo prodotto,considerando i 18 mesi di durata dell’appalto, risulta pari a € 14.317.797,62 a fronte del diverso importo di € 11.583.000 riportato sul quadro economico art.4.1 del CSA e art.3.2 del Disciplinare di gara.
Risposta
Si conferma che l’importo posto a base di gara è pari ad € 11.583.000,00, come correttamente indicato negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono l’unico riferimento giuridicamente vincolante ai fini della presente procedura. Altresì, si rappresenta che nell’Allegato D1 – Elenco dotazioni e consistenze strutture (versione rettificata) è stato riscontrato un mero refuso materiale. Ne consegue che l’importo ivi desunto da codesto Spettabile Operatore Economico, alla luce della predetta rettifica, non deve ritenersi corretto né rilevante ai fini della determinazione del valore dell’appalto.
Al fine di assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici, si procede pertanto alla pubblicazione dell’Allegato D1 debitamente corretto, che costituisce parte integrante della documentazione di gara, così da consentire agli Operatori Economici di effettuare le necessarie e consapevoli valutazioni in ordine all’opportunità, convenienza ed efficienza economica della partecipazione alla procedura.
Domanda
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 11.2 del disciplinare di seguito riportato:
“Avere eseguito nell’ultimo triennio servizi per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto per un importo totale almeno pari al valore stimato dell’appalto. “
SI CHIEDE DI CONFERMARE:
A. che per valore stimato dell’appalto si debba intendere l’importo di € 11.583.000,00
B. che per ultimo triennio si debba intendere il triennio 2023/2024/2025.
C. che al fine del soddisfacimento del requisito sia possibile considerare l’esecuzione DI PIU’ di 2 contratti presso strutture sanitarie pubbliche o private che complessivamente raggiungano un importo complessivo per servizi analoghi almeno pari al valore stimato dell’appalto, di cui almeno 2 con almeno 100 posti letto (ESEMPIO: 7 contratti presso strutture sanitarie pubbliche o private di cui almeno 2 con almeno 100 posti letto)
D. che per il raggiungimento dell’importo richiesto, non debbano essere presenti contemporaneamente in ogni contratto sia i servizi per la conduzione di impianti di climatizzazione che di impianti elettrici, ma possano essere considerati anche contratti che riguardino la sola conduzione di impianti di climatizzazione oppure la sola conduzione di impianti elettrici.
Risposta
- Quesito A. Non si conferma. Si precisa che l'importo a base di gara pari a € 11.583.000,00 è riferito all'intera durata del servizio (18 mesi). Tuttavia, ai fini della qualificazione e come desumibile anche dal punto 10 del Disciplinare di gara in applicazione dell'art. 100 co. 11 del D.Lgs. 36/2023, il "valore stimato dell'appalto" di riferimento è quello rapportato su base annua, pari a € 7.722.000,00. Pertanto, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 11.2, l'importo totale dei servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio deve essere almeno pari a € 7.722.000,00.
- Quesito B. Si conferma. Per "ultimo triennio" di cui al punto 11.2 si intendono gli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero il triennio 2023-2024-2025. Tuttavia, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e di non limitare la concorrenza, la Stazione Appaltante precisa che, in applicazione dei principi di proporzionalità e favor partecipationis richiamati dalle Linee guida ANAC, nonché alla luce delle indicazioni introdotte dal correttivo 2024 al D.Lgs. 36/2023, è consentito dimostrare il possesso del requisito richiesto anche mediante fatturati maturati in un periodo temporale più ampio, esteso all’ultimo decennio, purché il valore del fatturato specifico richiesto sia comunque integralmente soddisfatto. Resta fermo che il fatturato dovrà riferirsi a prestazioni effettivamente analoghe a quelle oggetto dell’appalto e risultare debitamente documentato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara..
- Quesito C. Si conferma. Il requisito di cui al paragrafo 11, punto 2, del Disciplinare prevede che il concorrente abbia eseguito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private con almeno 100 posti letto, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto. Il Disciplinare non limita il numero dei contratti valutabili; pertanto, è ammessa la sommatoria di più contratti, anche superiori a due, purché l’importo complessivo dei servizi analoghi eseguiti nel periodo di riferimento sia almeno pari al valore stimato dell’appalto.
- Quesito D. Si conferma. Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 11, punto 2, del Disciplinare, non è necessario che ciascun singolo contratto comprenda congiuntamente tutte le tipologie di impianti indicate. Ai fini del raggiungimento dell’importo complessivo richiesto, possono pertanto essere valorizzati anche contratti distinti, aventi ad oggetto esclusivamente servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ovvero degli impianti elettrici, purché nel loro complesso risultino analoghi alle prestazioni oggetto dell’appalto e rispettino le ulteriori condizioni previste dal Disciplinare.
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